Il diritto d’autore: Facciamo chiarezza

Il diritto d’autore, a volte chiamato erroneamente copyright, è un insieme di norme giuridiche che protegge le opere dell’ingegno e di intelletto come libri, musica, film e opere d’arte. La “protezione” è volta ad evitare che le opere possano essere copiate o utilizzate senza autorizzazione.

Il diritto d’autore concede agli autori di un opera il controllo esclusivo sulle proprie opere, determinando chi può usarle e come.

In questo articolo approfondiremo il tema del diritto d’autore e come esso si distingue dai diritti di utilizzo e sfruttamento economico.

ATTENZIONE! Quanto leggerete in questo articolo non deve essere considerato fonte legale attendibile. Per qualsiasi controversia o consulenza legale rivolgersi ad un esperto in legge o ad un’avvocato. Per avere una fonte attendibile potete leggere quanto riportato nel link del Portale legge, normativa.it, certificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cos’è il diritto d’autore?

Il diritto d’autore è composto da norme legali che salvaguardano le creazioni intellettuali di un individuo. Questa tutela, in Italia e in Europa, si articola in due aspetti principali:

  1. Diritto morale d’autore: Garantisce il riconoscimento dell’attribuzione dell’opera, consentendo all’autore di impedire che altri si attribuiscano indebitamente la sua creazione.
  2. Diritto patrimoniale d’autore: Conferisce all’autore il diritto di sfruttare economicamente la propria opera.

Mentre il primo aspetto non è trasferibile il secondo può essere concesso in licenza. In sintesi, il diritto d’autore protegge le opere creative dall’appropriazione indebita, inclusa la falsa attribuzione, la modifica arbitraria, l’uso immorale o la riproduzione a fini commerciali.

Per comprendere quando possiamo far valere o meno il ditritto d’autore dobbiamo capire, però, cosa sono le opere d’ingegno e di intelletto.

Quali opere possiamo tutelare?

Le opere dell’ingegno sono il fulcro della tutela del diritto d’autore e rappresentano tutte le creazioni intellettuali da parte di un soggetto (singolo o plurimo), appunto l’autore. Possiamo distinguere tali opere in almeno due sotto categorie per meglio comprendere cosa possiamo tutelare.

Opere creative

Un opera creativa è una particolare opera d’ingengno che prevede una creazione intellettuale originale e unica realizzata da uno o più individui (autore). Questo termine si riferisce a una vasta gamma di espressioni artistiche e culturali, che possono includere opere letterarie, musicali, cinematografiche, artistiche, drammatiche e altro ancora.

Essenzialmente, un’opera creativa è il risultato della creatività e dell’ingegno di un individuo, che si manifesta attraverso forme di espressione diverse e variegate.

Opere progettuali

Un’opera progettuale, invece, è un tipo di creazione intellettuale o opera di ingegno, che si concentra principalmente sul processo di progettazione e pianificazione piuttosto che sull’espressione artistica diretta.

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Questo tipo di opera spesso coinvolge l’elaborazione di idee, concetti e soluzioni per risolvere problemi specifici o soddisfare determinate esigenze, utilizzando principi di design, ingegneria, architettura o altri campi correlati. Rientrano in queste opere ad esempio:

  • Progetti architettonici: che comprendono la progettazione di edifici, spazi urbani o paesaggistici.
  • Progetti di interior design: che comprendono il design di interni, l’illuminotecnica e l’arredamento.
  • Progetti di design di prodotto: che riguardano la progettazione di prodotti industriali, moda, prodotti digitali o siti web.
  • Progetti di design grafico: che riguardano la progettazione di identità visive, marchi, grafica pubblicitaria e impaginazione di libri, riviste e giornali.
  • Progetti di comunicazione: che riguardano la pianificazione e la scrittura di testi e claim per la pubblicità, lo storytelling, linee editoriali, naming originali, marchi nominali.

In sintesi, un’opera progettuale si concentra sulla concezione (concept), pianificazione (plan) e realizzazione (production) di soluzioni volte a soddisfare determinati requisiti o necessità, a volte integrando aspetti creativi ed estetici con quelli funzionali e tecnici.

Queste opere, sono frutto dell’ingegno ma non devono essere confuse con le invenzioni industriali protette da brevetto, che risolvono problemi tecnici e promuovono il progresso.

Artefatti grafici: cosa sono

Nello specifico nel settore della comunicazione visiva si entra in un molto vasto che comprende artefatti grafici di ogni tipo: da semplici manifesti, al design di siti web, dall’impaginazione di un libro alla progettazione di un marchio. Quindi per fare un quadro più chiaro della situazione possiamo suddividere le opere grafiche in tre tipi:

  • Artefatti artisticiOpere creative come: illustrazioni, sculture 3D, fotografie e fotomontaggi, pittura digitale, lettering, composizioni grafiche o comunque tutte quelle opere realizzate per una diretta espressione artistica e non per risolvere specifici problemi o soddisfare una committenza.
  • Artefatti artigianali – sono tutte quelle opere creative che non seguono un processo progettuale ma che prevedono però di soddisfare la richiesta di una committenza
  • Artefatti di design grafico – Sono opere progettuali che sfruttano l’ingegno e la creatività ma seguendo un processo progettuale per risolvere un problema e/o soddisfare determinati obiettivi di una committenza.
  • Marchi, caratteri tipografici, identità visive, UI di siti web o applicazioni, impaginazione di libri, cataloghi o riviste, sono tutti artefatti grafici di design.

Come si acquisisce il diritto d’autore?

Una volta capito il contesto in cui ci muoviamo e aver definito le varie opere e compreso cosa possiamo tutelare, adesso possiamo arrivare al cuore dell’articolo. Va precisato, però, che il diritto d’autore si applica in maniera analoga a tutte le tipologie di opere, a prescindere dal fatto che siano creative o progettuali, artistiche o di design industriale.

Quindi vediamo finalmente come si ottiene il diritto d’autore. Volete sapere cosa bisogna fare? Seplice, nulla! La protezione del diritto d’autore sorge automaticamente al momento della creazione dell’opera, senza la necessità di registrazioni formali. Ma vediamo cosa dice la legge:

È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.

Art. 8 della Legge sulla protezione del diritto d’autore

Pertanto colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria. Benché, registrazioni e pubblicazioni costituiscono strumenti validi per provare la paternità di un’opera e sono pertanto consigliati (soprattutto come la registrazione dei marchi di che ho approfondito in questo articolo), essi non costituiscono un elemento necessario per acquisire il diritto d’autore che è un diritto naturale.

L’autore ha sempre il diritto di:

  • Utilizzare la propria opera e decidere chi può utilizzarla e con quali limitazioni.
  • Sfruttare economicamente la propria opera e può decidere se pubblicarla o mantenerla inedita.
  • L’autore ha la possibilità di trasferire il diritto di sfruttamento a terzi, nelle modalità e con le limitazioni che preferisce imporre, in forma gratuità o in cambio di pagamenti e royalty.
  • Può sempre ritirare l’opera dal commercio, ma deve indennizzare coloro che hanno acquisito i diritti di sfruttamento economico dell’opera.

In conclusione, il diritto d’autore è essenziale per proteggere e valorizzare le creazioni intellettuali, garantendo agli autori il riconoscimento e il controllo sulle proprie opere.

Ma chi è l’autore?

L’autore come detto è chi ha creato l’opera, ma cosa vuol dire? Se è un team che crea un opera? Se questo team è fatto da direttori o manager? Se questo team lavora per un’azienda?

Dunque, l’autore è sempre chi ha materialmente ideato, progettato e realizzato l’opera. Quindi se queste fasi sono eseguite da più soggetti tutti i soggetti sono autori. Tuttavia, nel caso in cui ci troviamo in un ambito aziendale, ad esempio in un agenzia, mentre il diritto morale d’autore (cioé l’attribuzione) è sempre attribuita a chi l’opera l’ha realmente fatta il diritto patrimoniale è dell’azienda o del titolare.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

L’art. 12-bis LA della Legge sulla protezione del diritto d’autore

Inoltre:

Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

l’art. 88 LA

Diritto del committente e dell’acquirente

Alla luce di quanto sopra detto, alcune opere d’ingegno vengono realizzate su commissione. Questa committenza può essere un cliente o un ente pubblico che alla fine utilizzerà e sfrutterà l’opera che ha commissionato.

In questo caso il diritto d’autore passa al committente o all’acquirente?

Ciò che può acquisire un committente o un acquirente è il diritto patrimoniale d’autore e quello di sfruttamento economico, cioè può diventare al massimo il proprietario dell’opera. Il diritto di utilizzo può essere acquisito anche da chi non ha commissionato l’opera stessa.

Chiunque, invece, può acquisire il diritto di sfruttamento di un opera acquisendo una specifica licenza ma solo se concessa dall’autore. Chi ottiene una licenza acquisisce il diritto di utilizzare tale opera con limiti definiti da leggi e nei termini definiti nella licenza stessa. Ricordiamoci che agli autori hanno il controllo esclusivo sulle proprie opere, determinando chi può usarle e in che modalità ma una volta concessa una licenza questa è vincolante come un qualsiasi contratto. Essa tutela chi la acquisisce come chi la concede.

Il proprietario (che sia l’autore stesso o un soggetto che ne ha acquisito il diritto) può a sua volta cedere il diritto di utilizzo totale o parziale, limitato nel tempo oppure no, attraverso determinate licenze di utilizzo.

Esempi di diritto di utilizzo e sfruttamento

Quando compriamo un album musicale, un film o un videogioco, non facciamo altro che acquisire (oltre che materialmente l’opera) anche una licenza di utilizzo limitata. Le limitazioni di tale licenza sono gestite dal proprietario dell’opera (e non dall’autore) quindi da chi possiede il diritto di sfruttamento.

Ad esempio: se io compro un disco musicale acquisisco il diritto di utilizzarlo privatamente ma non quello di sfruttarlo a fini di lucro o di “suonarlo” davanti un ampio pubblico (ad esempio in discoteca). Per acquisire tale diritto dovrò in un certo senso acquisire per una sorta di “estensione provvisoria della mia licenza di utilizzo” alla SIAE, società nata proprio per tutelare il copyright e gestire lo sfruttamento economico di varie opere creative come libri e musica.

Come avrete notato, In questo caso i soggetti che acquisiscono diritti su l’opera diventano parecchi, abbiamo:

  • I compositori di testo e musica – L’autore che mantiene sempre il suo diritto morale
  • Musicisti e cantanti – Anche se non hanno contribuito alla scrittura hanno comunque il diritto d’autore sulla performance e incisione
  • La casa discografica – Il proprietario che ha i diritti di sfruttamento e che ha stipulato determinati accordi per riconoscere royalty agli autori
  • La SIAE – che registra acquisisce licenza per regolare lo l’utilizzo dell’opera da parte di consumatori o terze parti
  • Il consumatore – che acquisisce una licenza limitata d’utilizzo

Questo stesso principio si applica naturalmente anche ad opere come foto, video i che spesso troviamo facilmente su internet ma soprattutto ai font tipografici. Proprio sui font ho scritto un articolo che ti consiglio di leggere. Per le immagini invece valgono sempre le regole sopracitate ed è opportuno informarsi bene su autore e proprietario delle opere prima di utilizzarle.

Le royalty-free

Royalty-free si riferisce a un accordo contrattuale tra due parti, come un’agenzia e un cliente, in cui l’agenzia concede all’utente il diritto di utilizzare una risorsa, come una fotografia o un brano musicale, senza richiedere pagamenti di royalties o tasse di licenza per ogni utilizzo o volume venduto.

Questo tipo di contratto permette un utilizzo illimitato della risorsa all’interno dei termini della licenza, senza incorrere in costi ricorrenti.

Tuttavia, è importante sottolineare che royalty-free non implica che l’utente abbia il permesso di utilizzare la risorsa senza restrizioni. Il licenziatario, resta comunque proprietario di tutti i diritti associati all’opera, incluso il diritto di distribuzione o di autorizzare la distribuzione è chi ha creato l’opera mantiene sempre il diritto d’autore.

La confusione spesso nasce a causa di una traduzione errata del termine. In italiano, “royalty-free” viene tradotto erroneamente “licenza libera da diritti“, creando l’illusione che il file non sia soggetto a nessuna forma di licenza e possa essere liberamente riprodotto senza costi.

Quando non vale il diritto d’autore

Prima di tutto va detto che il diritto patrimoniale d’autore non è perpetuo. In Italia e nell’Unione Europea, ad esempio, il diritto d’autore ha una durata generale di 70 anni dalla morte dell’autore. Solo il diritto all’attribuzione come autore (il diritto morale) dell’opera rimane inalterato nel tempo e non scade mai.

Inoltre, va detto che il diritto d’autore non è sempre applicabile, in particolare esso non si applica a:

  1. Idee
    • Il diritto d’autore protegge l’espressione di un’idea, ma non l’idea stessa.
    • Ad esempio, se hai un’idea per un libro, non puoi proteggerla con il diritto d’autore. Tuttavia, una volta che scrivi il romanzo, l’espressione di questa sarà protetta.
  2. Fatti e Dati:
    • I fatti, i dati e le informazioni di base non sono soggetti al diritto d’autore.
    • Ad esempio, una lista di numeri di telefono o una tabella di dati scientifici non può essere protetta da copyright.
  3. Uso Equo:
    • L’uso equo consente l’utilizzo di opere protette da copyright senza il permesso dell’autore in alcune circostanze.
    • Ad esempio, la citazione di un breve estratto da un libro a fini di critica, commento o insegnamento potrebbe essere considerata uso equo. Altro esempio, l’utilizzo di marchi registrati e opere artistiche a scopi di divulgazione potrebbe essere considerata uso equo.
  4. Opere nel Dominio Pubblico:
    • Le opere che sono scadute dal diritto d’autore o che non sono mai state soggette a diritti d’autore sono considerate nel dominio pubblico.
    • Queste opere possono essere utilizzate liberamente da chiunque senza restrizioni.
    • Ad esempio, i classici letterari come le opere di Shakespeare o le sinfonie di Beethoven sono nel dominio pubblico.

Conclusione

In conclusione, il diritto d’autore o copyright (nell’uso moderno del termine) è essenziale per proteggere e valorizzare le creazioni intellettuali, garantendo agli autori il riconoscimento e il controllo sulle proprie opere. Se avete domande su questo tema così complesso e spinoso lasciate pure un commento.

Autore dell'articolo: Roberto Maiolino

Formazione professionale da graphic designer, lavoro nel settore nel marketing tradizionale e digitale. Una figura unica per la grafica, la comunicazione e l’advertising. Da anni lavoro per le aziende sul territorio nazionale e per le agenzie di comunicazione del Trentino-Alto Adige. www.robertomaiolino.it

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